Transizione terminata
Il 1° luglio 2019 si conclude il periodo di transizione messo a disposizione per familiarizzare con la fatturazione elettronica. Le agevolazioni concesse, sospensione delle sanzioni e termine di invio delle fatture più ampio, saranno abolite.
Nuovo termine per l’invio delle fatture
Secondo la circolare 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
- tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura».
- la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6».
La circolare presenta, dunque, l’obbligo di emissione della fattura entro 10 giorni dalla data dell’operazione (cessione di un bene o prestazione di un servizio) e l’inserimento in fattura della data dell’operazione. Si presentano così due possibilità:
- emissione della fattura nello stesso giorno dell’operazione (la data della fattura coinciderà con la data di invio al SdI);
- emissione della fattura in un giorno diverso dal giorno dell’operazione, ma al più entro i 10 giorni successivi (la data della fattura non coinciderà con la data di invio al SdI).
Nessuna novità per quanto riguarda l’emissione della fattura differita, i cui termini per l’emissione restano invariati.
Disciplina sanzionatoria
La seconda novità rilevante che interesserà la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2019 riguarda la disciplina sanzionatoria.
- Nel caso di ritardata emissione della fattura, non saranno applicate sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva. Sono ridotte invece dell’80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.
- Nel caso di mancata emissione della fattura, la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva.
- Nel caso di mancata ricezione della fattura, la sanzione prevista ammonta al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro e fino a 2mila euro. Sono previste, dunque, sanzioni anche per chi non riceve la fattura elettronica e non fa nulla.
Infatti, se la fattura elettronica tra privati non viene ricevuta dal destinatario, quest’ultimo deve emettere un’autofattura elettronica per evitare di incorrere in sanzioni.
Dal 1° luglio occorre prestare attenzione alle date!
Aggiornamento: Il Decreto Crescita (articolo 12-ter e articolo 12-quinques della legge di conversione) ha allungato i tempi per emettere la fattura elettronica: non più 10 ma entro 12 giorni.
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