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Fattura Elettronica

Fatture verso l’estero e autofatture: cosa bisogna sapere

Abbiamo già visto la differenza tra Codice Unico e Codice Destinatario nel nostro articolo “CODICE DESTINATARIO E CODICE UNIVOCO: DIFFERENZE. Approfondiamo adesso come valorizzare il campo “Codice Destinatario” nel caso di fattura elettronica estera, ossia una fattura elettronica con destinatario non italiano.

XXXXXXX per la fattura elettronica estera: come si usa?

Nel caso di emissione di una fattura elettronica estera, il codice destinatario da utilizzare è XXXXXXX. Le sette X sono un codice che ha predisposto l’Agenzia delle Entrate per l’emissione di fatture elettroniche verso i clienti dei paesi dell’Unione Europea e fuori dell’Unione Europea.

La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio dell’esterometro, ma non i modelli INTRA: restano in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2. Clicca qui per scaricare i modelli INTRA dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Le sette X devono essere riportate nel campo “Codice destinatario”, insieme al numero di partita IVA del destinatario, nel caso di soggetti con sede in Paesi dell’UE. Per i soggetti con sede in uno stato extra UE, invece al posto della partita IVA bisogna inserire un codice generico che è: “OO99999999999” (Attenzione: sono due “O”, non due zero). Ricapitoliamo:

  1. Paese all’interno dell’UE: codice destinatario XXXXXXX + numero partita IVA
  2. Paese fuori dell’UE: codice destinatario XXXXXXX + codice generico OO99999999999 (al posto della Partita IVA) .

Che sia all’interno o all’esterno dell’UE, nel campo CAP il codice da riportare è “00000” (cinque zero). Non è necessario indicare il CAP del Paese di riferimento.

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XXXXXXX & 0000000: quali sono le differenze?

Attenzione: le sette X non vanno confuse con i sette zero! 

Mentre le sette X devono essere utilizzate per valorizzare il campo “Codice Destinatario” nel caso di fattura elettronica estera, i 7 zero devono essere utilizzati per valorizzare il campo “Codice Destinatario” nel caso di fattura elettronica ad un soggetto italiano che utilizza la PEC per la ricezione delle fatture: in questo caso bisognerà indicare in fattura l’indirizzo PEC del destinatario.

I sette zero possono essere utilizzati anche nel caso in cui il mittente della fattura non sia a conoscenza né dell’indirizzo PEC del destinatario né del suo Codice Destinatario. In tal caso basterà valorizzare il campo “Codice Destinatario” con i sette zero e i dati anagrafici del destinatario.

Il SdI (Sistema di Interscambio) recapiterà ugualmente la fattura.

Cosa cambia per le fatture elettroniche da e verso l’estero nel 2022

La Legge di Bilancio 2021 – smussato dal Decreto Fiscale 146/2021 – ha decretato alcune novità per le fatture elettroniche verso l’estero, a partire dal 1° luglio 2022. La principale novità è che le operazioni effettuate con soggetti esteri dovranno obbligatoriamente essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate con il formato XML. Per saperne di più sul formato XML ti rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

“i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX) “.

Il provvedimento è a tutti gli effetti un obbligo. Trasmettendo le fatture elettroniche tramite lo SdI non sarà più necessario fornire i dati transfrontalieri all’Agenzia delle Entrate. In poche parole, l’esterometro non servirà più. L’obbligo è effettivo solo per le partite IVA stabilite in Italia. Eccezione per quanto riguarda le operazioni nelle quali si emette una bolletta doganale (possono essere trasmesse in modo facoltativo).

Si precisa che in caso di trasgressioni si andrà incontro a sanzioni. Dal 1° gennaio 2022 fino al 1° luglio 2022 vi era un periodo di transizione, un periodo di adattamento. Oggi non ci sono più scuse.

Dunque, è fondamentale non farsi trovare impreparati. Ecco qualche dettaglio in più su come intraprendere la gestione delle fatture elettroniche da e verso l’estero.

Fatture attive verso l’estero 2022

Per la trasmissione delle fatture attive bisogna usare come codice destinatario “XXXXXXX”

La trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dalla prestazione. Per le fatture differite il 15 del mese successivo.

Fatture passive dall’estero 2022

Per le fatture passive la partita IVA italiana deve emettere verso lo SdI una fattura elettronica valorizzata con uno dei seguenti codici:

  • TD16 per l’integrazione fattura per reverse charge interno;
  • TD17 per l’integrazione /autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 per l’integrazione /autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n.633/1972
  • TD20 per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

L’invio a SdI deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello del ricevimento della fattura che attesta l’operazione.

Fattura elettronica estera e San Marino: una precisazione

C’era anche un altro periodo transitorio che ha avuto termine il 1° luglio 2022. Dal 1°ottobre 2021 si è data la possibilità agli operatori italiani di emettere fatture elettroniche verso San Marino. Ora non è più una facoltà, ma un obbligo.

Tutti gli scambi di beni tra Italia e San Marino dovranno passare dal Sistema di Interscambio. L’obbligo sorvola attualmente le prestazioni di servizi, per le quali l’utilizzo della fattura elettronica è facoltativo.

Per operazione verso operatori sanmarinesi deve essere indicato sulle fatture elettroniche il seguente codice destinatario: 2R4GTO8.

Autofattura elettronica: cos’è?

Con l’esterometro fuori dai giochi, bisogna spendere due parole per l’autofattura elettronica. Precisiamo subito che l’autofattura è una Fattura Elettronica. Ed essendo una fattura elettronica a tutti gli effetti deve transitare, nel consueto formato XML, via SDI.

Perché si chiama “autofattura”? Il motivo è dovuto alla sua particolarità: il cedente è il fornitore estero e il cessionario noi stessi. In pratica, facciamo noi stessi la fattura per il nostro fornitore estero. Quando si hanno dei rapporti commerciali con l’estero l’autofattura gioca un ruolo cruciale, soprattutto nel ciclo passivo (fattura estera).

Come abbiamo evidenziato sopra, l’autofattura può essere valorizzata con uno dei seguenti codici: TD17, TD18, TD19. Solo nel caso in cui un soggetto italiano non riceva la fattura da un soggetto intracomunitario – oppure la riceva ma con un prezzo inferiore al dovuto – si può ricorrere al codice TD20. Il soggetto italiano dovrà attendere al massimo due mesi dall’operazione effettuata; se entro questi due mesi il soggetto italiano non riceve nulla può procedere all’emissione di un’autofattura elettronica.

Per maggiori dettagli consulta la nostra guida dedicata all’autofattura.

Affidati ai migliori

Leggi anche: Fattura elettronica: l’obbligo anche per i forfettari.

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