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Imposta bollo 2021
Fattura Elettronica

Imposta di bollo 2021: novità e scadenze

Le scadenze per l’imposta di bollo 2021

E’ stato un anno particolare per la fatturazione elettronica, tra proroghe e rinvii (in particolare quella della conservazione delle fatture elettroniche 2019 – Clicca qui per saperne di più). Ovviamente il bollo per le fatture elettroniche non poteva essere di meno.

Mediante il D.M del 4 dicembre 2020, sono state introdotte nuove scadenze e novità per l’imposta di bollo 2021. Procedure automatizzate e modalità tecniche di integrazione dati diventeranno col tempo al centro dei meccanismi di controllo e verifica dell’Agenzia delle Entrate.   

Partiamo con ordine.

Le nuove indicazioni riguardano le fatture elettroniche emesse dal primo gennaio 2021. Come per l’anno scorso resta in vigore la possibilità da parte del contribuente di posticipare il versamento dei primi due trimestri entro la scadenza del terzo trimestre, pur sempre che l’importo non superi i 250 euro.

Imposta di bollo 2021

Dunque, se il contribuente non supera l’importo di 250 euro, entro i primi due trimestri, può procedere al versamento alla chiusura del terzo trimestre, in questo caso il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato comodamente dal portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. In caso di ritardi matureranno delle sanzioni e degli interessi. Il contribuente può versare il pagamento del bollo mediante una seconda opzione: modello F24. Il modello F24 va presentato in forma telematica e può essere valorizzato con i seguenti codici tributo:

Imposta di bollo 2021

Le novità sul bollo 2021

Ricordiamo che l’assolvimento dell’imposta di bollo non è per tutte le fatture. L’imposta è doverosa per tutte quelle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro.

Una delle novità introdotte dal MEF è la facoltà per l’Agenzia delle Entrate di integrare alle fatture elettroniche il bollo automaticamente. Come riesce L’Agenzia delle Entrate a sapere se c’è il bollo o meno? Semplice: effettua un controllo automatico sulla presenza o meno del tag “Bollo” nell’XML della fattura elettronica.

Il controllo viene effettuato per le fatture elettroniche relative ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Alla luce di questo controllo, l’Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi (Elenco A ed Elenco B), entrambi resi disponibili per il contribuente nel portale Fatture e Corrispettivi

Elenco A 

L’Elenco A corrisponde a tutte le Fatture con l’imposta esposta, ossia l’elenco delle fatture in cui è stata evidenziata la presenza del tag “Bollo”, tale elenco di file non è modificabile.

Nell’elenco A troveremo la valorizzazione “Sì” nella colonna “bollo virtuale”. Per quanto riguarda autofatture (TD20) i dati vengono riportati solo nell’elenco A del cessionario. 

Elenco B

Elenco B: Fatture con imposta non esposta:  ossia l’elenco delle fatture in cui NON è stata evidenziata la presenza del tag “Bollo”, tale elenco di file è modificabile

Non vengono considerate ai fini dell’elenco B le fatture aventi determinati tipi documento, ovvero:

  • TD16: integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972
  • TD20: autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993).

Inoltre, sono escluse le fatture elettroniche con i seguenti regimi fiscali:

  • RF05: vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
  • RF06: commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
  • RF07: editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972) 
  • RF08: gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
  • RF09: gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
  • RF10: intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
  • RF11: agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972)

Una volta specificato quali tipi di fatture elettroniche troveremo nell’elenco B, va detto che l’elenco può essere modificato più volte. Nessun limite. Il contribuente può applicare l’imposta di bollo nei casi in cui risulti dovuta o eliminarla nei casi in cui non lo sia. Il contribuente avrà a disposizione fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Piccola eccezione per il secondo trimestre, le cui eventuali modifiche dovranno essere effettuate entro il 10 settembre.

Imposta di bollo 2021

Anche gli intermediari possono consultare e modificare l’elenco, pur sempre che il contribuente abbia firmato la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” (Art. 3, comma 3, Dpr n. 322/1998).

L’elenco A e l’elenco B comunicano tra di loro. Ovviamente l’elenco B deve essere già stato eventualmente modificato. Sulla base dei dati contenuti nei due elenchi L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto come imposta di bollo. L’importo sarà riportato nel portale fatture e corrispettivi. I contribuenti riceveranno in via telematica una comunicazione entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Anche qui unica eccezione per il secondo trimestre, con la comunicazione entro il 20 settembre. 

Imposta di bollo 2021

(*) Importo imposta bollo non superiore ai 250 euro: versamento entro il 30 settembre.

(**)  Importo imposta bollo non superiore ai 250 euro: versamento entro il 30 novembre.

Mediante una nuova procedura automatizzata l’Agenzia delle Entrate potrà rilevare ritardi o pagamenti insufficienti per assolvere all’imposta di bollo. In questo caso, sempre in via telematica, il contribuente verrà contattato dall’Agenzia per esporre l’ammontare mancante o la sanzione ridotta ad un terzo degli interessi dovuti. Il destinatario potrà entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fornire chiarimenti sui pagamenti, anche attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/imposta-di-bollo-sulle-fatture-elettroniche.

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