I dettagli: scadenza comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Per il 2017 abbiamo alcune novità per quanto riguarda la liquidazione IVA. Con il D.L n. 193/2016 è stato detto addio allo “spesometro” annuale e sono arrivate, in sostituzione, due comunicazioni trimestrali, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Quali saranno i soggetti interessati alle nuove comunicazioni periodiche dei dati IVA?
I soggetti interessati sono tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere che si tratti di contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente o trimestralmente.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono le due comunicazioni:
La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute consiste nell’invio, in un formato dettato da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione (note di credito e note di debito) del trimestre di riferimento. Nello specifico, i dati richiesti sono:
- dati identificativi dei soggetti con i quali si sono svolte le operazioni;
- data e numero delle fatture;
- imponibile;
- aliquota IVA;
- imposta
- natura dell’operazione
la comunicazione ha cadenza trimestrale, sia per i contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente che per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente, e va effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Per il 2017 la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute subisce un’eccezione:la comunicazione ha cadenza trimestrale, sia per i contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente che per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente, e va effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Eccezionalmente, con il maxiemendamento “Milleproroghe” è stato previsto che la comunicazione 2017 sia semestrale e da effettuarsi entro il:
- 28 settembre 2017, per le fatture relative al primo semestre 2017;
- 28 febbraio 2018, per le fatture relative al secondo semestre 2017.
Sono esclusi dalla comunicazione i contribuenti in regime fiscale agevolato (minimi e forfettari) e gli agricoltori in regime di esonero operanti in zone montane.
E le fatture elettroniche?
Precisiamo sin da subito che si può parlare correttamente di fattura elettronica in presenza di una fattura XML che rispetta il formato FatturaPA. Queste, proprio perché obbligatoriamente gestite tramite il Sistema di Interscambio (SdI) possono non essere comunicate, “se ciò risulta più agevole” per il contribuente (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E/2017).
Leggi anche: Dematerializzazione dei documenti.
E la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA?
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è una comunicazione, sintetica, dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’IVA. Praticamente, i dati dell’IVA a debito e dell’IVA a credito, suddivisi per aliquote. Anche per questa comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il modello con istruzioni e regole per la compilazione.
Per i contribuenti tenuti alla liquidazione Iva mensile, la comunicazione conterrà i dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate mensilmente, mentre per i soggetti tenuti al versamento trimestrale, i dati delle operazioni effettuate trimestralmente.
La comunicazione ha cadenza trimestrale e non sono state previste eccezioni, come nel caso delle comunicazioni dei dati fatture. Deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Dunque, per il 2017, le scadenze sono:
- 12 giugno 2017, dati relativi al primo trimestre del 2017
- 28 settembre 2017, dati relativi al secondo trimestre del 2017
- 30 novembre 2017, dati relativi al terzo trimestre del 2017
- 28 febbraio 2018, dati relativi al quarto trimestre del 2017
Sono esclusi dalla comunicazione i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, come ad esempio i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti, e i soggetti non obbligati alle liquidazioni periodiche, come coloro che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario.
Specifichiamo che entrambe le comunicazioni non modificano le scadenze e le modalità di versamento dell’IVA.
AGGIORNAMENTO: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Sono già partite le prime segnalazioni dell’Agenzia dell’Entrate in merito ai dati delle liquidazioni periodiche IVA comunicati entro il 12 giugno 2017. Si tratta di due tipologie di segnalazione, la prima è relativa all’incoerenza tra i versamenti effettuati (mediante modello F24) e i dati comunicati, la seconda è relativa ai versamenti del tutto assenti.
Si ricorda che il 28 settembre 2017 è la scadenza per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre. E’ anche la data per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017.
Si avvisa che la scadenza per la comunicazione dei dati delle liquidazione periodiche IVA relative al secondo trimestre e la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 prevista entro il 28 settembre 2017 è stata posticipata al 05 ottobre 2017
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